Via Scoop.it – Gazzetta Elbana
Sommario Preambolo 1. Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba
2. Successione nei rapporti giuridici
3. Personale
4. Commissario straordinario
5. Vigenza degli atti
6. Stemma e sede
7. Municipi
8. Contributi statali e regionali Preambolo
Il Consiglio regionale Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione; Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); Visti gli articoli 74 e 77dello statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n.51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi); Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n.53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione); Visto che la presente proposta di legge è stata presentata con le firme degli elettori nel numero richiesto dall’articolo 74 dello Statuto; Visto l’ordine del giorno con il quale il Consiglio regionale ha espresso un orientamento favorevole all’approvazione della presente proposta di legge; Visto l’esito favorevole del referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune tenutosi il ………..tra le popolazioni interessate alla fusione con il seguente esito: (votazione nei singoli territori); Considerato quanto segue: 1. che l’isola d’Elba forma un territorio unitario ancorché storicamente ripartito in vari versanti di origine e tradizioni diverse, ma riportabile all’unica matrice d’insularità dalle comuni origini etrusche delle miniere e dei forni per la estrazione e la fusione dei metalli e dalla unificazione di tradizione napoleonica; 2. che il tessuto socio economico storico unitario necessita per lo sviluppo di un’amministrazione unica per affrontare i problemi derivanti dalla natura del territorio stesso; 3. che di conseguenza si rende necessario istituire , anche in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di comunicazione in genere, un unico centro amministrativo e un unico centro decisionale collocato in una località centrale dell’isola; 4. che occorre prevedere l’istituzione dei municipi come organi di decentramento amministrativo e contestualmente di presidio dell’identità storica e culturale dell’ambito territoriale in cui saranno insediati; 5. che al comune dell’Isola dell’Elba spettano i contributi previsti dalle disposizioni statali in caso di istituzione di un nuovo comune tramite fusione di comuni preesistenti, nonché i contributi previsti dalle disposizioni regionali vigenti che incentivano le forme associative di comuni; approva la presente legge Art. 1
Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba 1. E’ istituito il Comune dell’Isola d’Elba mediante fusione dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba . 2. L’istituzione del Comune dell’Isola d’Elba decorre dal quarantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal medesimo termine i comuni oggetto della fusione sono estinti, i sindaci, le giunte ed i consigli comunali decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. Art.2
Successione nei rapporti giuridici 1 Il Comune dell’Isola d’Elba subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dei comuni oggetto della fusione. Art.3
Personale 1.Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune dell’Isola d’Elba, fermo restando l’inquadramento ed il livello retributivo dello stesso. 2.La dotazione organica del Comune dell’Isola d’Elba è stabilita dal competente organo del Comune insediato a seguito delle elezioni amministrative. Art.4
Commissario straordinario 1. Fino all’insediamento degli organi del Comune dell’Isola d’Elba a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Il commissario straordinario non può procedere a nuove assunzioni. 3. Nell’atto di nomina e con successivi provvedimenti, il Presidente della Regione può impartire direttive a cui il commissario straordinario si attiene nello svolgimento dell’incarico. 4. L’indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal commissario straordinario sono ad esclusivo carico del Comune dell’Isola d’Elba. 5. All’incarico del commissario straordinario, per tutto quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n.53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). Art.5
Vigenza degli atti 1. Tutti gli atti normativi, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di cui all’articolo 1 comma 1, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario o degli organi del Comune dell’Isola d’Elba. Art.6
Stemma e sede 1.Lo Statuto del Comune dell’Isola dell’Elba prevede lo stemma e la sede del comune.
2.Sino all’entrata in vigore dello statuto del Comune dell’Isola d’Elba la sede provvisoria del comune è situata nel palazzo della Provincia a Portoferraio. Art.7
Municipi 1. Lo statuto del Comune dell’Isola d’Elba può, per conservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali, prevedere l’istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai comuni oggetto della fusione, stabilendo le competenze di detti municipi, le modalità di elezione dei relativi organi e le loro attribuzioni. Art.8
Contributi statali e regionali 1. Il Comune dell’Isola dell’Elba è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale, dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni), nonché di ogni altro contributo previsto, dalla normativa vigente, a favore dei singoli comuni oggetto della fusione. 1) Relazione storica
Considerato che l’isola d’Elba forma un territorio unitario ancorchè storicamente ripartito in subaree di tradizioni diverse, ma riportabile all’unica matrice di insularità, che, senza arrivare a ritroso fino alle comuni origini etrusche, vede i più antichi momenti unitari dell’isola nell’epoca romana della coltivazione delle miniere di ferro e delle cave di granito e della costruzione delle grandi ville marittime, e nel medioevo in cui l’isola è parte significativa della repubblica marinara di Pisa.
In epoca moderna l’isola fu addirittura divisa tra tre diverse realtà statuali, Portoferraio col Granducato di toscana, Portolongone con i Presidios del Re di Spagna prima e con il Regno di Napoli dopo, il resto dell’isola, con Pianosa e Montecristo, col Principato di Piombino.
E’ a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo che l’isola fa il salto di qualità nella vita amministrativa, con la sua unificazione nell’ambito della Francia napoleonica; nel 1802 l’Elba unificata, e solo l’Elba di tutta la Toscana, diviene territorio metropolitano francese. Napoleone Primo Console aumenterà il numero dei deputati all’Assemblèe Nationale da 300 a 301 per il deputato dell’Elba e istituirà sull’isola una prefettura di dipartimento, che riorganizzerà in forma unitaria il governo dell’isola da tutti i punti di vista. L’isola,pur articolata in sei municipi, ebbe finalmente una forte gestione unitaria con il Commissario Generale e il Consiglio di Dipartimento. Nel 1814,con il trattato di Fontainebleau l’isola divenne addirittura stato sovrano, direttamente sotto l’Imperatore Napoleone: l’unitarietà della gestione raggiunse ovviamente il suo apice.
Dopo la fuga di Napoleone dall’Elba, il suo ritorno sul trono e la sua definitiva sconfitta, il Congresso di Vienna stabilì comunque la conferma dell’unità ritrovata dell’isola tutta intera nel Granducato di Toscana.
Il Granduca ridusse a quattro i comuni e istituì un Governatore dell’isola. Sul finire del XIX secolo si ebbe lo sdoppiamento delle Marine, di Rio(1882) e di Marciana ( 1884);con la successiva separazione di Campo da Marciana Marina(1894) e di Capoliveri da Portolongone (1907), i comuni sono rimasti in numero di otto fino ad oggi.
L’Elba ha avuto addirittura la sua bandiera di stato nel 1814/15, riconosciuta a livello internazionale, creata da Napoleone, e ancora oggi simbolo unitario dell’isola. 2) Relazione illustrativa della proposta di legge d’iniziativa popolare relativa all’istituzione del Comune dell’Isola d’Elba
Da lungo tempo si discute all’Elba della necessità di un unico centro decisionale per affrontare e risolvere i molti problemi comprensoriali che gli attuali otto comuni, in cui è attualmente divisa l’isola, non sono riusciti a risolvere, dalla discarica all’inceneritore, dall’aeroporto alla portualità in genere, dai trasporti marittimi e terrestri al piano urbanistico comprensoriale, dal piano di sviluppo socioeconomico alla sanità e al sociale e soprattutto la programmazione del turismo, specialmente ora che è stata abolita l’APT dell’Arcipelago.
L’isola d’Elba che, pur essendo la 3^ isola italiana per estensione e la più grande dell’Arcipelago toscano, ha una superficie di 224 Km quadrati con un perimetro costiero di 147 km e una popolazione residente che non supera i 30 000 abitanti, concentrati per più di un terzo nel capoluogo Portoferraio e poi ripartiti negli altri sette comuni su un territorio scarsamente pianeggiante con paesi collocati sulle colline a difesa delle incursioni dei pirati e della malaria, dominato dal monte Capanne che con i suoi 1019 metri di altezza aveva costituito titolo per istituire la Comunità Montana, recentemente abolita dalla Regione Toscana . I tentativi per creare sinergie amministrative erano già comparse negli anni cinquanta con l’istituzione dell’ EVE, Ente Valorizzazione Elba, poi sciolto senza apprezzabili risultati soprattutto per la pianificazione territoriale, che era l’obiettivo principale .Peraltro nemmeno la Comunità montana era riuscita a d approvare un piano territoriale mentre la successiva Unione dei Comuni, subentrata alla disciolta Comunità montana, seppur con l’adesione di una parte minoritaria dei comuni facenti parte della vecchia Comunità montana, era riuscita a costituire un valido centro unitario decisionale per il comprensorio e dopo varie diffide ad adempiere da parte della Regione per unificare almeno i servizi essenziali, è stata sciolta recentemente, il 31 marzo 2010 .
E’ nata quindi l’esigenza urgente ed indilazionabile di istituire un comune unico, visto il fallimento di tutti i precedenti tentativi, un comune unico che riesca a convogliare tutte le istanze di cui l’isola ha bisogno per un progetto di sviluppo che tenga conto della necessità di un piano unitario per il rilancio dell’economia turistica che è rimasto l’unico motore presente sull’isola dopo la chiusura delle storiche miniere, della cementeria e dei mancati investimenti in settori produttivi come la farmaceutica, un comune unico che riesca ad attrarre finanziamenti non solo regionali o statali ma anche dell’Unione Europea e dei privati per l’ammodernamento delle infrastrutture e per la cosiddetta “ continuità territoriale” che elimini o attenui il gap in tanti servizi di chi abita in questa isola e soprattutto riesca ad evitare l’esodo dei giovani.
Inoltre, questa legge si propone di contribuire a ridurre la spesa pubblica in maniera significativa obbiettivo a cui, del resto, tendono anche la politiche della Regione Toscana, e ad avviare quel “risorgimento elbano” che a 150 anni dall’Unità d’Italia e a quasi 200 anni dall’esilio di Napoleone, gli Elbani si aspettano e per il quale stanno lottando con entusiasmo.
La proposta di legge prevede, contestualmente all’istituzione del nuovo comune, l’estinzione dei comuni preesistenti (art.1) e la successione del Comune dell’Isola d’Elba in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle proprietà dei comuni estinti (art.2).
Lo statuto del nuovo comune stabilirà la sede e lo stemma comunale (art.6) e potrà prevedere l’istituzione dei municipi negli ambiti territoriali dei comuni preesistenti, al fine di mantenere il legame al territorio, soprattutto da parte delle generazioni meno giovani e garantire un passaggio graduale dagli otto comuni ad una amministrazione centrale unica ( art.7).
Altre disposizioni provvedono a regolare la fase di transizione dall’attuale assetto all’istituzione del nuovo ente, fase gestita da un commissario straordinario di nomina regionale (art.4), sulla base degli atti normativi, degli strumenti urbanistici e dei bilanci vigenti nei singoli comuni(art.5).